giovedì 3 dicembre 2009

La Cessione del credito ipotecario

MECCANISMO
Il creditore originario, definito cedente, pattuisce con un terzo (cessionario), il trasferimento a favore di quest’ultimo del suo diritto di credito verso il debitore (ceduto), (art. 1260).


Esempio
Il Debitore non paga il mutuo.
La Banca, (Istituto di Credito, società di cartolarizzazione, privato…), dopo ripetuti solleciti e tentativi, procede al pignoramento dell'immobile e la messa in asta dell'unità abitativa.
La Banca ora vanta un credito di 150.000 comprensivi di oneri e spese legali.
Il Cessionario decide di acquistare il credito dalla banca Cedente che a sua volta è interessata a venderlo perché potrà così monetizzare con largo anticipo la sofferenza.
Il Cessionario ora è titolare del credito comprensivi di tutti gli accessori, degli eventuali privilegi ed anche delle garanzie reali e personali.


OPERATIVITA'
Per concludere l'operazione il Cessionario ha sostanzialmente tre strade:


1.Attesa dell'asta.
Il nuovo titolare del credito lascia che l’immobile venga acquisito direttamente da un terzo.

2.Richiesta di assegnazione dell'immobile.
Con il diritto dell'assegnazione (art. 589 c.p.c. e segg.) quando il monte debito sopravanza il valore peritale del CTU o il prezzo di ribasso, il titolare del credito ha la possibilità di intestarsi direttamente l'immobile senza attendere l'asta.

2.Stralcio Immobiliare
Dopo aver negoziato l'acquisito del credito con la banca, aver convinto l'esecutato a lasciare l'immobile, saldato eventuali spese condominiali, si ottiene da tutti i debitori l'assenso alla cancellazione dell'ipoteca e la cancellazione della procedura di pignoramento. Avendo ottenuto dall'esecutato la procura a vendere l'immobile, si conclude l'operazione con la messa in vendita dell'unità.